Quando si rischia il pignoramento in caso di morosità sulle rate del prestito privato o della banca.
Rischiare un pignoramento per un mutuo non pagato è molto più facile che per qualsiasi altro debito. Questo perché, come avremmo modo di spiegare nel corso della presente guida, il contratto di mutuo consente al creditore di agire senza bisogno di un giudice. L’intervento del tribunale è infatti solo eventuale, collegato cioè all’opposizione del debitore. Questo potere viene riservato non solo alle banche ma anche ai privati, a condizione però che venga rispettata una determinata forma.
Per comprendere però meglio quali sono le conseguenze per un mutuo non pagato, dopo quante rate la banca può agire nei confronti del cliente e che succede se non si hanno soldi per pagare bisogna fare alcune premesse. Procediamo dunque con ordine e spieghiamo come funziona il pignoramento per mutuo.
Innanzitutto ricordiamo cos’è un mutuo. È sostanzialmente un prestito che un soggetto fa ad un altro. Poiché il mutuo ha quasi sempre ad oggetto somme di denaro, il prestito viene riconosciuto dietro corrispettivo: il pagamento degli interessi. Questo non toglie che il mutuo possa anche essere gratuito: in tal caso, fermo restando l’obbligo di restituire il capitale, non sono previsti interessi.
Al contrario di quanto spesso si ritiene, il mutuo può essere fatto anche da privati e, in teoria, non c’è bisogno in tal caso di un atto scritto. Il contratto è tuttavia utile per dimostrare, in un successivo momento, gli accordi stretti dalle parti quali il termine per la restituzione della somma, il tasso di interesse, la stessa esistenza dell’obbligazione. Leggi sul punto: Come si fa un prestito tra privati.
Prestare soldi a un amico non è reato se il tasso di interesse non è usurario: non deve cioè superare la media degli interessi praticati dalle banche in quel determinato momento (così come rilevato ogni trimestre da un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze).
Tutto ciò non toglie che, nella stragrande maggioranza dei casi, il mutuo è un contratto tipicamente “bancario”. In tal caso, però, la legge impone al contratto la forma scritta. Non sarebbe valido un mutuo bancario stipulato verbalmente, con una stretta di mano.
Mutuo bancario: con quale forma?
Quando la legge impone alla banca di stipulare il mutuo con un atto scritto non specifica che forma debba avere tale contratto. Anche se, in teoria, potrebbe trattarsi anche di una scrittura privata, nella prassi si ricorre sempre all’atto notarile (il cosiddetto atto pubblico). La ragione è abbastanza semplice e sta proprio alla base delle regole che consentono un più rapido pignoramento per mutuo non pagato: anche se la presenza del notaio rende più onerosa la stipula del mutuo, è proprio ciò che fa del contratto un “titolo esecutivo”, ossia un documento ufficiale che sancisce l’esistenza e l’entità del credito. Ciò consente – sulla scorta di quanto stabilito dal Codice di procedura civile [1] – di procedere direttamente a un pignoramento in caso di inadempimento, senza bisogno di passare prima dal tribunale.
In buona sostanza, se il mutuatario non paga le somme dovute, il creditore non deve fargli causa o chiedere nei suoi confronti un decreto ingiuntivo, ma già con il contratto stesso di mutuo può recarsi dall’ufficiale giudiziario affinché proceda all’esecuzione forzata o può iscrivere un’ipoteca sui suoi beni.
È chiaro che, allora, l’assenza di un preventivo processo, rende il pignoramento per il mutuo molto più celere e immediato. L’unico adempimento preliminare che il creditore deve rispettare è la notifica del cosiddetto atto di precetto, un ultimo invito a pagare le somme non corrisposte entro 10 giorni. All’esito dell’inutile decorso di tale termine si può passare direttamente all’esecuzione forzata.
Non necessariamente la banca, ma anche un privato potrebbe decidere di stipulare il mutuo davanti a un notaio per tutelarsi di più e poter avviare un pignoramento senza prima passare dal tribunale. Difatti, l’atto pubblico è una scelta discrezionale delle parti.
Se invece il mutuo non è contenuto in un atto pubblico notarile, il pignoramento è possibile solo dopo aver ottenuto un “titolo esecutivo” che potrà essere una sentenza di condanna del giudice o – più spesso – un decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo – procedura molto più rapida del normale giudizio – viene concesso tutte le volte in cui il creditore ha una prova scritta del proprio diritto, cosa che, nel caso di specie, è data dal contratto stesso di mutuo. Il mutuo verbale, quindi, pur essendo lecito tra privati, non consente di agire con il decreto ingiuntivo, ma richiede il processo ordinario.
Se il mutuante ha fatto firmare al mutuatario un contratto scritto ma non si è avvalso dell’autentica del notaio o dell’atto pubblico, può rivolgersi al giudice per chiedere un decreto ingiuntivo. Questo viene notificato al debitore, il quale ha 40 giorni di tempo per decidere se pagare o se fare opposizione. Con l’opposizione si avvia una vera e propria causa per contestare l’entità o l’esistenza del debito.
Ampia è la fantasia degli avvocati nel cercare modi per far annullare il debito con le banche. Le strade comunemente percorse sono quelle relative alla verifica dell’anatocismo o degli interessi usurari, ma c’è anche l’illecito ricorso al credito in assenza dei presupposti, da parte del debitore, per poter adempiere. Inflazionata anche è la possibilità di impugnare il mutuo per aver superato l’80% del valore del bene finanziato (pratica vietata dalla Banca d’Italia a meno che il mutuatario, oltre all’ipoteca, abbia fornito ulteriori garanzie).
Mutuo non pagato: dopo quanto tempo il pignoramento?
Il debito maturato per una rata del mutuo non pagata si manifesta subito: non c’è bisogno, cioè, di attendere la scadenza dell’intero ammortamento per poter procedere contro il debitore. Ciò significa che, pur essendo ancora in corso il piano di rateizzo della somma data in prestito, il creditore potrebbe agire contro il debitore già dopo una singola inadempienza.
Nel caso però del mutuo bancario, l’istituto di credito può revocare il mutuo e chiedere la restituzione della somma integrale, in un’unica soluzione, solo dopo una morosità di 18 rate, anche non consecutive. Prima di questo momento, però, la banca è solita inviare al cliente una serie di solleciti. Questa disciplina non toglie il potere della banca di agire contro il debitore per il pignoramento già dopo la seconda rata di mutuo non pagata: difatti una cosa è il pignoramento per la morosità, un’altra è invece la revoca del mutuo e la decadenza dalla rateazione.
Già dalla seconda rata non pagata scatta poi la segnalazione alla Centrale Rischi e alle società come la Crif che valutano il “credito bancario” dei cittadini. Prima di ciò, tuttavia, il debitore deve essere stato avvertito con raccomandata a/r o pec. Inoltre la segnalazione è possibile solo in caso di una concreta difficoltà ad adempiere e non solo per una difficoltà transitoria e facilmente superabile (ad esempio nel caso di pagamento dello stipendio con qualche giorno di ritardo).
Il pignoramento per il mutuo bancario inizia, di solito, con un sollecito informale della banca (anche a voce) cui segue una diffida vera e propria. Alcuni istituti di credito, prima di affidare gli atti all’avvocato, sono soliti incaricare un call center che contatta il debitore al fine di sollecitare il pagamento bonario. Dopodiché il debitore riceve l’atto di precetto, che intima al mutuatario di corrispondere le somme, al netto degli interessi, entro massimo 10 giorni. Il precetto anticipa il pignoramento, pignoramento però che deve essere azionato entro massimo 90 giorni dalla notifica del precetto; diversamente il creditore deve notificare un nuovo atto di precetto. Quindi si passa al pignoramento vero e proprio e alla notifica di un atto da parte dell’ufficiale giudiziario del tribunale. Con quest’atto il debitore viene messo al corrente del tipo di pignoramento che è stato richiesto dalla banca. Solo nel caso di pignoramento mobiliare – rarissimo quando si tratta di crediti elevati – il debitore non riceve alcuna notifica.
Ipoteca: il pignoramento è vincolato
Se la banca ha iscritto un’ipoteca su uno degli immobili del debitore, ha l’obbligo di avviare il pignoramento innanzitutto su tale bene e non su altri. Quindi chi ha un mutuo non pagato e l’ipoteca sulla casa rischia solo l’esecuzione su quest’ultima e non anche il pignoramento di altri beni come il conto corrente, il quinto dello stipendio o della pensione.
In ogni caso, il pignoramento immobiliare è quello più di frequente utilizzato dalle banche proprio per l’entità del credito. Quando invece si tratta di finanziarie, che di solito fanno crediti al consumo anche per bassi importi, è più probabile un pignoramento del quinto dello stipendio o del conto corrente.
fonte:https://www.laleggepertutti.it/282644_pignoramento-per-mutuo?