Attuazione del regolamento (CE) n. 517 /2014 sui
gas fluorurati ad effetto serra
cosa cambia
Informiamo che lo scorso 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR 16 novembre 2018, n. 146 che abroga il DPR 43/2012 dando attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014 e ai relativi regolamenti di esecuzione in materia di F-Gas.
Il suddetto Decreto, entrato in vigore il 24 gennaio u.s. prevede, tra le principali novità, l’istituzione di una Banca Dati per i gas fluorurati a effetto serra e per le apparecchiature contenenti tali gas allo scopo di consentirne una maggiore tracciabilità.
Tale Banca dati sarà gestita dalle Camere di commercio competenti e ad essa dovranno essere trasmessi, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas e delle apparecchiature che li contengono così come quelli relativi alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle stesse apparecchiature.
In particolare l’obbligo di comunicazione alla Banca dati ricorre:
- dal 24 luglio 2019 per le società che forniscono f-gas le società che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori. Queste ultime dovranno comunicare altresì, all’atto della vendita, la tipologia di apparecchiatura e l’anagrafica dell’acquirente con la dichiarazione di quest’ultimo recante l’impegno a far effettuare l’installazione da un’impresa certificata.
- dal 24 settembre 2019, l’obbligo di comunicazione alla Banca dati riguarderà le imprese certificate o, nel caso non ricorra l’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate a seguito dell’installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione/condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici.
La comunicazione riguarda:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione
dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la
manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se
le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di
controllo, riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;
l) eventuali osservazioni.
La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall’installazione.
L’obbligo di comunicazione per i suddetti soggetti è previsto altresì in occasione del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione sulle suddette apparecchiature già installate e per ogni intervento successivo ed a seguito dell’attività di smantellamento delle suddette apparecchiature.
Per la gestione della Banca dati le imprese certificate o, nel caso non ricorra l’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate dovranno versare annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.
(ancora da definire)
In aggiunta, siccome, come noto, il Regolamento (UE) n. 517/2014 amplia i casi in cui è richiesta la certificazione f-gas per le persone fisiche, il DPR 146/2018, rispetto al DPR 43/2012, estende il campo di applicazione anche alle seguenti attività:
– installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi;
– smantellamento di impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore;
– smantellamento di impianti di protezione antincendio;
– installazione, riparazione e manutenzione di commutatori elettrici.
Pertanto il decreto interviene sulla validità delle certificazioni che le imprese e le persone fisiche hanno già acquisito ai sensi della previgente normativa precisando che:
– I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti f-gas, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.
L’estensione della certificazione anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti f-gas può essere rilasciata, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature, da parte dell’organismo di certificazione attraverso Un’apposita certificazione integrativa.
L’estensione anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici richiede una verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per dette attività da parte dell’organismo di certificazione che lo attesta attraverso il rilascio di un’apposita certificazione integrativa.
Infine il DPR 146/2018 prevede che le persone fisiche e le imprese che, alla data del 24 gennaio 2019, risultano iscritte al Registro telematico nazionale ma non ancora certificate, dovranno conseguire la certificazione entro il 23 settembre 2019 altrimenti, previa notifica all’interessato, saranno cancellati dal Registro stesso.