La scrivente Associazione di categoria è disponibile a pubblicare sul proprio portale digitale, ciò che prevede la legge124/2017 dal comma 125 al comma 129, vale a dire che entro il 30 giugno di ogni anno è necessario pubblicare sul proprio sito aziendale o sul portale digitale dell’Associazione di categoria di appartenenza, l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente. Questo significa che entro il 30 giugno 2021 occorre pubblicare l’elenco dei contributi pubblici ricevuti da gennaio a dicembre 2020.
II soggetti chiamati a rispettare questa disposizione sono tutte le ditte individuali e società Iscritte al Registro delle Imprese tranne le società di capitali (Spa, srl, Sapa).
Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sul portale digitale entro il 30 giugno, sono erogati dalle seguenti figure:
· Stato
· Regioni
· Province
· Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
· Istituzioni Universitarie
· Istituti autonomi case popolari
· Camera di Commercio, Artigianato, agricoltura, Industria
· Enti pubblici economici
· Amministrazioni e aziende del Servizio sanitario Nazionale
· ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
· Agenzie fiscali
· Società a controllo pubblico.
N.B. Le imprese che hanno ricevuto finanziamenti previsti dal decreto liquidità, devono pubblicare i contributi ricevuti per la garanzia concessa dal medio credito centrale sui finanziamenti ricevuti.
L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro.
Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a questa cifra non vige alcun obbligo e si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico:
· Sussidi
· Sovvenzioni
· Contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio e conto interesse)
· Vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)
Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse.
Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni:
· Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
· Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante
· Somma incassata o valore del vantaggio fruito
· Data di incasso
· Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio alla base dell’erogazione ricevuta.
In caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1 % degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
In caso di mancata pubblicazione e pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista una sanzione aggiuntiva corrispondente alla restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.
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